Art. 7.
(Obbligatorietà dell'iscrizione al ruolo).

      1. Hanno diritto a percepire compensi per le attività di assistenza finalizzata all'accertamento e alla stima dei danni derivanti da fatto illecito o da responsabilità contrattuale solo i soggetti iscritti al ruolo o iscritti ad albi professionali.

 

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